RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. In particolare, la norma ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo più puntuale i soggetti obbligati all’iscrizione e quelli esclusi dall’adempimento.

Restano tenuti all’iscrizione al RENTRI gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La normativa individua però anche specifiche categorie escluse dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale. Sono esclusi i Consorzi e i sistemi di gestione, sia in forma individuale sia collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

In particolare, per quanto riguarda l’articolo 190, comma 5, rientrano tra i soggetti esclusi gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8, e, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo di iscrizione. Resta fermo che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti rimangono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo quando obbligati in qualità di produttori.

Con riferimento all’articolo 190, comma 6, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i soggetti che esercitano attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza – estetisti), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), quando producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. Sono inoltre esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in un’organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse e che risultano già iscritti al RENTRI dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione, gli stessi saranno considerati iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” al fine di poter produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

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