Regolarizzazione del POS

Regolarizzazione del POS

Regolarizzazione del POS

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Dal 1° gennaio 2026, come noto, è divenuto obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (Pos) ai Registratori Telematici in modo che tali dati siano simultaneamente a disposizione dell’Agenzia (ad oggi i dati vengono trasmessi separatamente all’Agenzia da parte dei contribuenti per gli incassi e degli intermediari finanziari relativamente alle operazioni giornaliere elettroniche). La norma ha finalità di contrasto all’evasione fiscale.

L’obiettivo, infatti, è quello di facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini” emessi e incassi rilevati. La Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 il quale, nella vecchia formulazione, prevedeva che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi fossero effettuate mediante:

-strumenti tecnologici (es. registratori telematici);

-in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, “compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”;

Ora, per effetto delle modifiche introdotte, viene previsto che tali strumenti garantiscano la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Inoltre, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:

-i mezzi, sia hardware che software, mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;

-e quelli mediante i quali “sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in

forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”. La novità non si riferisce soltanto a carte di credito o bancomat ma a tutti gli strumenti che facilitano l’uso della moneta elettronica anche attraverso app quali Revolut, Scalapay, etc. Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.

https://www.casartigianimessina.it/wp-content/uploads/2026/02/Circolare-Regolarizzazione-POS.pdf

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Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Roma, 04 febbraio 2026. Si ricorda che il Decreto legge 159/2025 (convertito in legge con la L. n.198/2025) ha introdotto un nuovo badge di cantiere (art. 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale.

Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.

Sul contenuto “minimo” della tessera di riconoscimento, la logica resta quella del D. Lgs. 81/2008, ovvero fornire la fotografia, le generalità, e il datore di lavoro/impresa di riferimento del lavoratore presente nel cantiere (nome e cognome, foto, dati essenziali e qualifica/ruolo del lavoratore; denominazione, eventuale riferimento di cantiere/commessa del datore di lavoro; codice univoco per verifiche e anti- contraffazione.).

Sono tenute a fornire ai propri dipendenti il badge in modo da garantire che il proprio personale sia identificabile e conforme l’Impresa affidataria o appaltatrice e l’impresa Subappaltatrice. I tecnici e le figure di controllo (DL, CSE, preposti) non “hanno l’obbligo del badge” come lavoratori dipendenti, ma hanno bisogno di conoscere le informazioni contenute nella tessera per esercitare il proprio ruolo di controllo e coordinamento.

Inoltre l’identificazione in cantiere non riguarda solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi devono poter essere riconoscibili quando operano in cantiere, quindi il badge digitale di cantiere è previsto anche per i lavoratori autonomi.Il badge potrà essere realizzato anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), di cui all’articolo 5, comma 3, del Dl 48/2023, la nuova piattaforma finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori.

Il provvedimento dovrà tener conto delle buone pratiche già sperimentate, ad esempio nei cantieri edili ove, per alcune fattispecie, è già in atto il rilascio di badge da parte delle Casse Edili.

Tra le sperimentazioni già avviate segnaliamo Il badge di cantiere introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024.

La piena operatività del nuovo badge è rimessa all’adozione del relativo decreto attuativo, che la legge di conversione – la n. 198/2025 – ha previsto vada emesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (ovvero a partire dal 31 dicembre 2025).

Al momento il decreto non è stato ancora adottato, però in ogni caso, finché il badge digitale non è operativo, resta in vigore l’obbligo del tesserino di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, con i relativi controlli e le relative sanzioni amministrative, oltre alle conseguenze pratiche quali allontanamento dal cantiere e le contestazioni in caso di controlli. Le sanzioni per la mancanza del tesserino di riconoscimento sono comunque tipizzate nel T.U.

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