Buona Pasqua da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Buona Pasqua da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Buona Pasqua da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Vai Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

sadacasartigiani@gmnail.com
sadacasa@pec.it

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì - 09:00/12:00

Giovedì - 15:00/19:00

Si riceve su appuntamento

© 2025, S.A.D.A. Casartigiani Messina. Tutti i diritti Riservati. C.F.: 80014530838

Milleproroghe 2026

Milleproroghe 2026

Milleproroghe 2026

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Roma 26 febbraio 2026 _ Il Senato nella seduta del 25 febbraio scorso ha approvato in via definitiva la legge di conversione del decreto ‘milleproroghe’. In attesa della pubblicazione del provvedimento in Gazzetta Ufficiale e della conseguente disponibilità del testo coordinato, si segnalano – sulla base delle informazioni attualmente disponibili – i seguenti interventi normativi:

Via libera all’utilizzo del formulario rifiuti anche in modalità cartacea fino al 15 settembre 2026, formalizzando un doppio regime transitorio. Fino alla stessa data saranno inoltre sospese le sanzioni relative all’invio dei dati dei formulari al sistema informatico. L’entrata in vigore della legge di conversione del ‘milleproroghe’ cristallizza pertanto l’attuale stato di operatività del sistema, con la convivenza di formulario cartaceo e digitale. Al momento sul fir restano infatti attive le modalità di gestione in emergenza, adottate dopo il down temporaneo della piattaforma Rentri nello ‘switch day’ del 13 febbraio, quando per tutti gli iscritti al sistema era scattato l’obbligo di tenuta del formulario in modalità digitale. Secondo quanto comunicato sul portale Rentri, fino a ulteriore avviso gli operatori possono continuare a tenere il formulario in forma cartacea.

Proroga nel settore delle autoriparazioni_ in materia di esercizio delle attività di meccatronica e motoristica e di elettrauto. In particolare, il provvedimento in oggetto interviene a modificare l’art.3 comma 2 della Legge 11 dicembre 2012 n.224 fissando a 13 anni e 6 mesi (in luogo dei precedenti 12 anni e 6 mesi) il periodo utile per l’ottenimento da parte dei responsabili tecnici delle suddette imprese dei requisiti tecnico-professionali previsti dalle lettere a) e c) del comma 2 dell’articolo 7 della legge n. 122 del 1992 limitatamente alle discipline relative all’abilitazione professionale non posseduta. Pertanto, la nuova data entro cui le imprese dovranno regolarizzarsi è quella del 5 luglio 2026.

Nel corso dell’iter parlamentare di conversione del Decreto-legge c.d. “Milleproroghe 2026”, sono stati approvati alcuni emendamenti di diretto interesse per il settore dell’autotrasporto e della logistica, con particolare riferimento alla disciplina dei trasporti eccezionali e agli obblighi in materia ambientale.

https://www.casartigianimessina.it/wp-content/uploads/2026/03/milleproroghe-2026.pdf

Vai Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

sadacasartigiani@gmnail.com
sadacasa@pec.it

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì - 09:00/12:00

Giovedì - 15:00/19:00

Si riceve su appuntamento

© 2025, S.A.D.A. Casartigiani Messina. Tutti i diritti Riservati. C.F.: 80014530838

Regolarizzazione del POS

Regolarizzazione del POS

Regolarizzazione del POS

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Dal 1° gennaio 2026, come noto, è divenuto obbligatorio connettere i sistemi di pagamento elettronico (Pos) ai Registratori Telematici in modo che tali dati siano simultaneamente a disposizione dell’Agenzia (ad oggi i dati vengono trasmessi separatamente all’Agenzia da parte dei contribuenti per gli incassi e degli intermediari finanziari relativamente alle operazioni giornaliere elettroniche). La norma ha finalità di contrasto all’evasione fiscale.

L’obiettivo, infatti, è quello di facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini” emessi e incassi rilevati. La Legge di bilancio 2025 ha modificato l’art. 2, comma 3 del D.Lgs. n. 127/2015 il quale, nella vecchia formulazione, prevedeva che la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi fossero effettuate mediante:

-strumenti tecnologici (es. registratori telematici);

-in grado di garantire l’inalterabilità e la sicurezza dei dati, “compresi quelli che consentono i pagamenti con carta di debito e di credito”;

Ora, per effetto delle modifiche introdotte, viene previsto che tali strumenti garantiscano la piena integrazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico.

Inoltre, è stabilito un vincolo di collegamento tecnico tra:

-i mezzi, sia hardware che software, mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici;

-e quelli mediante i quali “sono registrati e memorizzati, in modo puntuale, e trasmessi, in

forma aggregata, i dati dei corrispettivi nonché i dati dei pagamenti elettronici giornalieri”. La novità non si riferisce soltanto a carte di credito o bancomat ma a tutti gli strumenti che facilitano l’uso della moneta elettronica anche attraverso app quali Revolut, Scalapay, etc. Diventerà quindi sanzionabile l’omessa memorizzazione e trasmissione di pagamenti elettronici compreso il mancato collegamento degli strumenti con cui il cliente paga il dovuto.

https://www.casartigianimessina.it/wp-content/uploads/2026/02/Circolare-Regolarizzazione-POS.pdf

Vai Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

sadacasartigiani@gmnail.com
sadacasa@pec.it

Orari di apertura

dal Lunedì al Venerdì - 09:00/12:00

Giovedì - 15:00/19:00

Si riceve su appuntamento

© 2025, S.A.D.A. Casartigiani Messina. Tutti i diritti Riservati. C.F.: 80014530838

Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Decreto Sicurezza 159/2025. La norma sul badge di cantiere

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Roma, 04 febbraio 2026. Si ricorda che il Decreto legge 159/2025 (convertito in legge con la L. n.198/2025) ha introdotto un nuovo badge di cantiere (art. 3) obbligatorio per le imprese che operano in appalto e subappalto nei cantieri edili, pubblici o privati, nonché negli ulteriori ambiti di attività a rischio più elevato, da individuarsi con apposito decreto ministeriale.

Rispetto a quanto già previsto dagli articoli 18, comma 1, lettera u) e 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008, il Dl 159/2025 introduce come elemento di novità la presenza di un codice univoco anticontraffazione del quale il nuovo badge dovrà essere dotato per prevenire frodi.

Sul contenuto “minimo” della tessera di riconoscimento, la logica resta quella del D. Lgs. 81/2008, ovvero fornire la fotografia, le generalità, e il datore di lavoro/impresa di riferimento del lavoratore presente nel cantiere (nome e cognome, foto, dati essenziali e qualifica/ruolo del lavoratore; denominazione, eventuale riferimento di cantiere/commessa del datore di lavoro; codice univoco per verifiche e anti- contraffazione.).

Sono tenute a fornire ai propri dipendenti il badge in modo da garantire che il proprio personale sia identificabile e conforme l’Impresa affidataria o appaltatrice e l’impresa Subappaltatrice. I tecnici e le figure di controllo (DL, CSE, preposti) non “hanno l’obbligo del badge” come lavoratori dipendenti, ma hanno bisogno di conoscere le informazioni contenute nella tessera per esercitare il proprio ruolo di controllo e coordinamento.

Inoltre l’identificazione in cantiere non riguarda solo i dipendenti, ma anche i lavoratori autonomi devono poter essere riconoscibili quando operano in cantiere, quindi il badge digitale di cantiere è previsto anche per i lavoratori autonomi.Il badge potrà essere realizzato anche in formato digitale, in modo da essere utilizzabile tramite strumenti compatibili con il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (Siisl), di cui all’articolo 5, comma 3, del Dl 48/2023, la nuova piattaforma finalizzata a favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro per l’abbinamento ottimale delle offerte e delle domande di lavoro inserite da datori di lavoro e lavoratori.

Il provvedimento dovrà tener conto delle buone pratiche già sperimentate, ad esempio nei cantieri edili ove, per alcune fattispecie, è già in atto il rilascio di badge da parte delle Casse Edili.

Tra le sperimentazioni già avviate segnaliamo Il badge di cantiere introdotto dall’articolo 35, comma 6, del D.L. 189/2016 recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016” e reso operativo dall’Ordinanza del Commissario Straordinario del Governo n. 216/2024.

La piena operatività del nuovo badge è rimessa all’adozione del relativo decreto attuativo, che la legge di conversione – la n. 198/2025 – ha previsto vada emesso entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore (ovvero a partire dal 31 dicembre 2025).

Al momento il decreto non è stato ancora adottato, però in ogni caso, finché il badge digitale non è operativo, resta in vigore l’obbligo del tesserino di riconoscimento nei casi previsti dal Testo Unico, con i relativi controlli e le relative sanzioni amministrative, oltre alle conseguenze pratiche quali allontanamento dal cantiere e le contestazioni in caso di controlli. Le sanzioni per la mancanza del tesserino di riconoscimento sono comunque tipizzate nel T.U.

https://www.casartigianimessina.it/wp-content/uploads/2026/02/Decreto-Sicurezza.-La-norma-sul-badge-di-cantiere.pdf

Via Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

Via Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

• sadacasartigiani@gmail.com • sadacasa@pec.it

ORARI DI APERTURA

dal Lunedì al Venerdì - 09:00/12:00
Giovedì
- 15:00/19:00

Si riceve su appuntamento

© 2025, S.A.D.A. Casartigiani Messina. Tutti i diritti Riservati. C.F.: ‭80014530838‬

RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

RENTRI: chiarimenti sulle esclusioni dall’obbligo di iscrizione – le novità introdotte dalla Legge 199/2025

Pubblicato da S.A.D.A. Casartigiani Messina

Con la Legge n. 199 del 30 dicembre 2025, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 30/12/2025, sono state introdotte importanti modifiche alla disciplina del RENTRI – Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. In particolare, la norma ha sostituito il comma 3-bis dell’articolo 188-bis del D.Lgs. 152/2006, ridefinendo in modo più puntuale i soggetti obbligati all’iscrizione e quelli esclusi dall’adempimento.

Restano tenuti all’iscrizione al RENTRI gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti, i produttori di rifiuti pericolosi, gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, i commercianti e gli intermediari di rifiuti pericolosi e, con riferimento ai rifiuti non pericolosi, i soggetti individuati dall’articolo 189, comma 3, del D.Lgs. 152/2006.

La normativa individua però anche specifiche categorie escluse dall’obbligo di iscrizione al Registro elettronico nazionale. Sono esclusi i Consorzi e i sistemi di gestione, sia in forma individuale sia collettiva, di cui all’articolo 237, comma 1, del D.Lgs. 152/2006, nonché i produttori di rifiuti a cui si applicano le disposizioni dell’articolo 190, commi 5 e 6.

In particolare, per quanto riguarda l’articolo 190, comma 5, rientrano tra i soggetti esclusi gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del Codice civile con un volume d’affari annuo non superiore a 8.000 euro, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi ai sensi dell’articolo 212, comma 8, e, limitatamente ai rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti, già in precedenza esclusi dall’obbligo di iscrizione. Resta fermo che gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti che raccolgono e trasportano i propri rifiuti rimangono tenuti all’iscrizione al RENTRI solo quando obbligati in qualità di produttori.

Con riferimento all’articolo 190, comma 6, sono esclusi dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi e i soggetti che esercitano attività rientranti nei codici ATECO 96.02.01 (servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere), 96.02.02 (servizi degli istituti di bellezza – estetisti), 96.02.03 (servizi di manicure e pedicure) e 96.09.02 (attività di tatuaggio e piercing), quando producono rifiuti pericolosi, compresi quelli con codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati. Sono inoltre esclusi i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in un’organizzazione di ente o impresa.

Gli operatori che rientrano nelle categorie escluse e che risultano già iscritti al RENTRI dovranno presentare, tramite l’area operatori del portale RENTRI, una pratica di cancellazione. In assenza di cancellazione, gli stessi saranno considerati iscritti al RENTRI in modalità volontaria.

Si ricorda infine che i produttori iniziali di rifiuti non iscritti al RENTRI sono comunque tenuti a registrarsi nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti” al fine di poter produrre, vidimare e gestire il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo, conforme al nuovo modello, a decorrere dal 13 febbraio 2025.

https://www.casartigianimessina.it/wp-content/uploads/2026/01/RENTRI.pdf

Via Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

Via Maddalena, 24 - 98123 - MESSINA
+39 090.9562398

• sadacasartigiani@gmail.com • sadacasa@pec.it

ORARI DI APERTURA

dal Lunedì al Venerdì - 09:00/12:00
Giovedì
- 15:00/19:00

Si riceve su appuntamento

© 2025, S.A.D.A. Casartigiani Messina. Tutti i diritti Riservati. C.F.: ‭80014530838‬